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Patenti

CONVALIDA DELLA PATENTE

La patente italiana, in scadenza o scaduta, non può essere rinnovata e deve necessariamente essere rimpiazzata da una nuova. Nel caso di patenti in prossimità di scadenza (4 mesi) o scadute da non più di 5 anni, il Consolato può rilasciare un documento chiamato convalida, che serve solo a mantenere la patente in vita finché il titolare non si rechi in Italia per richederne una nuova. Il servizio è riservato agli iscritti AIRE e a coloro che possono comprovare la propria permanenza all’estero da almeno 6 mesi.

Per richiedere la convalida è necessario compilare un modulo online, seguendo le istruzioni a video e allegando i documenti richiesti, che, per poter ritirare la convalida, il giorno dell’appuntamento dovranno poi essere presentati in Consolato in versione cartacea:

  1. patente in scadenza o scaduta;
  2. prova dell’attuale indirizzo di residenza (utenze domestiche o lettera bancaria datate non oltre i 3 mesi);
  3. certificato medico (il modello è disponibile QUI) rilasciato da uno dei nostri medici abilitati (v. elenco) da non oltre 3 mesi;
  4. per i non iscritti all’AIRE, copia della prova di permanenza all’estero (carta d’imbarco, timbro d’uscita aeroportuale, contratto d’affitto, ecc.).

Quando la convalida è pronta, il richiedente sarà contattato per concordare le modalità di ritiro del documento e provvedere al pagamento della tariffa consolare in vigore, il cui importo aggiornato è disponibile anche cliccando QUI. E’ indispensabile avere con sé i 4 documenti suelencati, solo in versione originale.

ATTENZIONE: si ribadisce che non verranno rilasciate né una nuova patente, né dichiarazioni di sorta ma solo la predetta convalida. Il rilascio di una nuova patente, anche in caso di furto/smarrimento/deterioramento, potrà essere richiesto solo agli uffici della propria Motorizzazione Civile in base al proprio Comune di residenza (anagrafica o AIRE) nei seguenti modi:

  1. presentandosi di persona (anche durante un breve periodo di permanenza in Italia);
  2. inviando un incaricato provvisto di delega;
  3. tramite un’agenzia di pratiche auto.

Il richiedente riceverà la nuova patente per posta al proprio indirizzo di residenza in Italia.

Si ricorda anche che chi è in possesso della convalida consolare ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido. Inoltre, sarà necessario conservare sempre l’attestazione unita alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.

In caso di richiesta di nuova patente, va ricordato che il certificato medico australiano non è riconosciuto, pertanto il richiedente dovrà allegare alla documentazione di rito anche un nuovo certificato di abilitazione alla guida, con visita medica da sostenere in Italia.

Infine, se la patente in questione è ancora valida oppure è scaduta da meno di un anno e il titolare ha più di 25 anni, questi può rivolgersi agli uffici del Dipartimento dei Trasporti del WA e richiedere una patente australiana.

  • Quando la patente è scaduta da più di 5 anni, non può più essere rilasciata alcuna convalida e il titolare deve recarsi in Italia per sostenere un nuovo esame di guida.
  • IN CASO DI SCADENZA, LE RICHIESTE DI NUOVA PATENTE PRESENTATE DAGLI ISCRITTI ALL’AIRE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ACCOMPAGNATE DALLA CONVALIDA CONSOLARE!

 

TRADUZIONE DELLA PATENTE

Con le medesime modalità e sempre utilizzando il modulo online è possibile richiedere la traduzione in italiano della propria patente di guida australiana. Il servizio viene erogato con modalità e tempi analoghi a quelli della convalida. Le tariffe sono disponibili anche cliccando QUI.

La traduzione in inglese della patente italiana non è disponibile in quanto il Department of Transport richiede che la traduzione sia effettuata da traduttori iscritti alla NAATI. Solo in seguito il Consolato può apporre un timbro di conformità della traduzione NAATI all’originale.

 

PATENTI NAUTICHE

Il Consolato non ha competenza in materia di patenti nautiche e non può rilasciare alcuna convalida o attestato.
Coloro che avessero necessità di procedere alla convalida di una patente nautica devono rivolgersi alla Capitaneria di Porto che l’ha emessa, inviando apposito modulo di domandacertificato medico (rilasciato da uno dei medici di fiducia del Consolato) e pagamento dell’imposta di bollo.
Per eventuali quesiti è necessario rivolgersi alla Capitaneria di Porto competente per territorio.