CONVALIDA DELLA PATENTE
La patente italiana, in scadenza o scaduta, non può essere rinnovata e deve necessariamente essere sostituita con una nuova.
Nel caso di patenti in prossimità di scadenza (4 mesi) o scadute da non più di 5 anni, il Consolato può rilasciare un documento chiamato convalida, che serve solo a mantenere la patente in vita finché il titolare non si rechi in Italia per richederne una nuova. Il servizio è riservato agli iscritti AIRE ed a coloro che possono dimostrare la propria permanenza all’estero da almeno 6 mesi. Una volta recatisi in Italia, sarà possibile richiedere il rinnovo della patente presso gli uffici della Motorizzazione territorialmente competenti, ai sensi della Circolare del Ministero dei Trasporti n. A23/2000.
Per richiedere la convalida è necessario scaricare, compilare a video e successivamente salvare i dati inseriti, esclusivamente con Adobe Acrobat Reader (programma gratuito) – non da browser/navigatore o altro programma PDF compatibile – questo formulario di richiesta;
successivamente il formulario deve essere inviato a perth.consolato@esteri.it indicando come oggetto “Richiesta convalida patente – NOME, COGNOME“, sostituendo NOME e COGNOME con le proprie generalità; allegare all’email i seguenti documenti (scansionati a colori e leggibili) , che il giorno dell’appuntamento dovranno poi essere presentati in Consolato in versione originale:
- patente in scadenza o scaduta;
- prova dell’attuale indirizzo di residenza (utenze domestiche o lettera bancaria datate non oltre i 3 mesi);
- certificato medico (il modello è disponibile QUI) rilasciato da uno dei nostri medici abilitati (v. elenco) da non oltre 3 mesi;
- una foto formato tessera con fondo bianco
- solo per i non iscritti all’AIRE di questa circoscrizione consolare del Western Australia, copia della prova di aver risieduto continuativamente in questa circoscrizione nei sei mesi immediatamente precedenti la data della presentazione della richiesta di convalida: a solo titolo di esempio, almeno uno dei seguenti: contratto d’affitto di durata superiore a sei mesi con data di stipula superiore a sei mesi anteriori la data della presentazione della domanda; ricevute del pagamento dell’affitto con gli stessi criteri del contratto – solo le ricevute rilasciate dell’agenzia immobiliare che amministra la proprietà e quindi stampate sulla loro carta intestata ufficiale sono accettabili; “international movement record” rilasciato dal Dipartimento dell’Immigrazione; bollette di servizi tali come acqua, luce o gas per tutto il periodo in oggetto; buste paga australiane (payslips) per l’intero periodo in oggetto; si sottolinea che è obbligo, non opzione, del cittadino italiano iscriversi all’ A.I.R.E. a prescindere dal tipo dio visto australiano posseduto (quindi include tutti i visti temporanei, permanenti e chi è anche cittadino australiano) se si risiede all’estero per oltre 12 mesi oppure si intenda risiedere all’estero per oltre 12 mesi; dal 1mo gennaio 2024 è facoltà dei Comuni comminare fino a euro 1000 di multa in caso di iscrizione tardiva.
Quando la convalida è pronta, il richiedente sarà contattato per concordare le modalità di ritiro del documento e provvedere al pagamento della tariffa consolare in vigore, il cui importo aggiornato è disponibile cliccando QUI. E’ indispensabile avere con sé tutti i documenti su elencati, solo in versione originale.
NOTA: Il rilascio di una nuova patente, anche in caso di furto/smarrimento/deterioramento, potrà essere richiesto solo agli uffici della propria Motorizzazione Civile in base al proprio Comune di residenza (anagrafica o AIRE) nei seguenti modi:
- presentandosi di persona (anche durante un breve periodo di permanenza in Italia);
- inviando un incaricato provvisto di delega;
- tramite un’agenzia di pratiche auto.
Il richiedente riceverà la nuova patente per posta al proprio indirizzo di residenza in Italia.
Si ricorda anche che chi è in possesso della convalida consolare ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido. Inoltre, sarà necessario conservare sempre l’attestazione unita alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.
In caso di richiesta di nuova patente, va ricordato che il certificato medico australiano non è riconosciuto, pertanto il richiedente dovrà allegare alla documentazione di rito anche un nuovo certificato di abilitazione alla guida, con visita medica da sostenere in Italia.
Infine, se la patente in questione è ancora valida oppure è scaduta da meno di un anno e il titolare ha più di 25 anni, questi può rivolgersi agli uffici del Dipartimento dei Trasporti del WA e richiedere una patente australiana.
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TRADUZIONE DELLA PATENTE
A seguito dell’entrata in vigore della riforma del codice della strada, la nuova disciplina inerente alla “Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo” viene dettata dall’articolo 135.1 della suddetta legge: “Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità”.
Pertanto, si sottolinea che in Italia si dovrà guidare muniti di una patente australiana accompagnata da un’apposita traduzione (effettuata da un traduttore certificato NAATI) o da una patente internazionale.
PATENTI NAUTICHE
Il Consolato non ha competenza in materia di patenti nautiche e non può rilasciare alcuna convalida o attestato.
Coloro che avessero necessità di procedere alla convalida di una patente nautica devono rivolgersi alla Capitaneria di Porto che l’ha emessa, inviando apposito modulo di domanda, certificato medico (rilasciato da uno dei medici di fiducia del Consolato) e pagamento dell’imposta di bollo.
Per eventuali quesiti è necessario rivolgersi alla Capitaneria di Porto competente per territorio.