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Nascita

La nascita avvenuta all’estero di un figlio di cittadino italiano deve essere sempre trascritta in Italia, anche quando il nuovo nato sia in possesso di una seconda cittadinanza. La richiesta di trascrizione è indispensabile per garantire al nuovo nato il riconoscimento della cittadinanza italiana ed è imprescindibile per poter richiedere il passaporto italiano.

Per la trascrizione in Italia di un certificato di nascita rilasciato all’estero occorre anticipare la richiesta tramite l’apposito modulo online, allegando:

  1. richiesta di trascrizione, compilata e firmata da uno o entrambi i genitori;
  2. per ciascuno dei genitori, fotocopia non autenticata del passaporto o documento d’identità equivalente, preferibilmente italiano (solo le pagine con firma e foto);
  3. certificato di nascita del minore, esclusivamente in versione originale, rilasciato dal WA Registry of Births, Deaths and Marriages, debitamente apostillato (per chi si trova in Australia Occidentale cliccare QUI) e corredato di traduzione in lingua italiana (traduttori di riferimento disponibili QUI). In linea generale, le apostìlles non devono essere tradotte, così come le traduzioni, sempre in linea generale, non devono essere apostillate.

Nel caso di documentazione anticipata in modo corretto e completo col modulo suddetto, i richiedenti riceveranno un’e-mail di conferma della regolarità della documentazione che vorrebbero inviare o presentare per la trascrizione, e a quel punto possono liberamente scegliere tra:

  1. inviare l’intera documentazione per posta (indifferentemente se convenzionale o raccomandata) a: P.O. Box 1894, West Perth WA 6872, oppure
  2. presentare personalmente la documentazione in Consolato senza appuntamento il martedì o il giovedì fra le 10:00 e le 12:00.

La documentazione può essere inviata o presentata solo ed esclusivamente in versione originale. Gli originali dei certificati non possono essere restituiti, ma devono essere conservati nel fascicolo di famiglia, nell’archivio del Consolato. Non possono essere accettate copie di alcun genere.

Si fa presente che la richiesta di registrazione della nascita è prerequisito per il rilascio di un passaporto e che le due pratiche non possono avere luogo durante il medesimo appuntamento. Qualora congiuntamente alla richiesta di trascrizione della nascita i genitori del minore volessero richiedere anche il passaporto, è necessario compilare e inviare un secondo modulo online.

Se alla data di presentazione del certificato il nominativo riportato sullo stesso ha già compiuto 18 anni, il certificato non è più immediatamente trascrivibile in Italia e la predetta persona deve invece richiedere un appuntamento per “riconoscimento di cittadinanza italiana”, pagando apposita tariffa (dettagli disponibili QUI).

CERTIFICATI DI PAESI DIVERSI DALL’AUSTRALIA

  • Per i certificati rilasciati da Paesi diversi dall’Australia, si suggerisce di ottenere le informazioni utili a perfezionare il certificato (mediante apostille o legalizzazione, a seconda che lo Stato abbia ratificato o meno la Convenzione de L’Aja del 1961), visitando il sito della Rappresentanza italiana competente per territorio.
  • Qualora i certificati siano accompagnati da traduzioni giurate (nel caso, ad esempio, di documenti rilasciati in Brasile) queste dovranno non solo essere apostillate ma recare ben chiara e leggibile la dicitura “traduzione conforme all’originale”, a cura dello stesso professionista che ha effettuato la traduzione, pena irricevibilità e restituzione di entrambi i documenti al richiedente, affinché questi provveda al loro perfezionamento.

IMPORTANTE

  • L’attribuzione al nuovo nato del cognome paterno e/o materno (o parte di essi) come nome (o parte di esso) costituisce violazione dell’art. 34 del DPR 396/2000 e comporta per il Comune l’obbligo di segnalare il fatto alla Procura della Repubblica, che instaura un procedimento finalizzato alla rettifica del nome. Qualora sia già stato rilasciato un passaporto, sarà necessario annullarlo e procedere all’emissione di un altro passaporto riportante i dati corretti, dietro rinnovato pagamento di tutti i diritti consolari.
  • Qualora il matrimonio dei genitori sia avvenuto all’estero e il relativo certificato non sia ancora stato trascritto in Italia, è opportuno provvedervi prima di richiedere la trascrizione della nascita del minore.
  • Qualora i genitori non siano sposati e sul certificato di nascita non compaia l’indicazione del padre, è indispensabile – laddove possibile – effettuare prima una pratica di riconoscimento di paternità.