Per ottenere la trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata in Australia, occorre presentarsi in Consolato di martedì o giovedì tra le 9.00 e le 12.00 (senza appuntamento) portando con sè i seguenti documenti:
- richiesta di trascrizione compilata e firmata;
- copia del proprio passaporto o documento d’identità equivalente, preferibilmente italiano;
- sentenza di divorzio in originale (Divorce Order o Decree Nisi of Dissolution of Marriage, entrambi rilasciati dalla WA Family Court), debitamente apostillata dall’Australian Department of Foreign Affairs e tradotta in italiano (traduttori di riferimento disponibili QUI). In linea generale, le apostìlles non devono essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate. Gli originali dei certificati non possono essere restituiti ma devono essere conservati nel fascicolo di famiglia, nell’archivio del Consolato.
Si ricorda, inoltre, che i richiedenti possono in via alternativa:
inviare l’intera sopra menzionata documentazione via posta (indifferentemente se convenzionale o raccomandata) a: P.O. Box 1894, West Perth WA 6872.
La documentazione può essere inviata o presentata solo ed esclusivamente in versione originale. Gli originali dei certificati non possono essere restituiti ma devono essere conservati nel fascicolo di famiglia, nell’archivio del Consolato.
Non possono essere accettate copie di alcun genere.
Si sottolinea che il semplice certificate of divorce non è accettato dalle Autorità italiane.
Non esistono accordi per il riconoscimento automatico in Italia delle sentenze di divorzio emesse in Australia. Prima di procedere alla trascrizione, il Comune competente potrebbe pertanto richiedere ulteriore documentazione.
CERTIFICATI DI PAESI TERZI
Per i certificati rilasciati da Paesi diversi dall’Australia, si suggerisce di ottenere le informazioni utili a perfezionarli (mediante apostìlle o legalizzazione, a seconda che lo Stato emittente abbia ratificato o meno la Convenzione de L’Aja del 1961), visitando il sito della Rappresentanza italiana competente per territorio.
Qualora i certificati siano accompagnati da traduzioni giurate (nel caso, ad esempio, di documenti rilasciati in Brasile) queste dovranno non solo essere apostillate ma recare ben chiara e leggibile la dicitura “traduzione conforme all’originale”, a cura dello stesso professionista che ha effettuato la traduzione, pena irricevibilità e restituzione di entrambi i documenti al richiedente, affinché questi provveda al loro perfezionamento.