INTRODUZIONE
Al contrario di quanto accade in Australia, dove è possibile effettuare un cambiamento di nome o di cognome attraverso una semplice procedura amministrativa, in Italia i provvedimenti di cambio o di modifica del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e solide argomentazioni, così come evidenziato dal DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Tale testo normativo consente:
- modifica/cambio del nome e/o del cognome in quanto ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (a 89);
- modifica/cambio del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
- modifica/cambio del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).
Per modifica s’intende, a mero titolo di esempio, un passaggio da “Guiseppe” a “Giuseppe”, mentre per cambio s’intende un passaggio, sempre a solo titolo di esempio, da “Eulalia” ad “Ashleigh”. Altre possibilità sono, sempre come esempio e sempre necessitando le opportune motivazioni, un passaggio da “ROSSI-DELLA COSTANZA” a “ROSSI DELLA COSTANZA”, “ROSSI HAVILLAND” o semplicemente “HAVILLAND”.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di nascita del richiedente, ovvero nel luogo di sua attuale residenza.
NON È MAI CONSENTITO ALLA DONNA DI CAMBIARE IL PROPRIO COGNOME ASSUMENDO QUELLO DEL MARITO, SIA IN SOSTITUZIONE, SIA IN AGGIUNTA AL PROPRIO.
COMPETENZA A TRATTARE LA RICHIESTA
La norma, così come modificata dal DPR 13 marzo 2012, n. 54, attribuisce la competenza in materia al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove è stato iscritto o trascritto l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per gli iscritti all’AIRE, il Prefetto competente è quello del Comune d’iscrizione all’AIRE.
PROCEDURA
- Dopo aver anticipato tutta la documentazione via email a perth.statocivile@esteri.it, il richiedente deve attendere la comunicazione consolare contenente (1) la conferma che la documentazione fornita è corretta e (2) l’invito a presentarsi in Consolato nei giorni e negli orari stabiliti per consegnare personalmente l’istanza, firmarla e versare la prevista imposta di bollo.
- Col modulo online è necessario inviare:
- scansione chiara e leggibile di un proprio documento d’identità, esclusivamente italiano;
- documentazione che l’istante ritenga necessaria per sostenere le proprie motivazioni (documenti di stato civile esteri recanti le nuove generalità, documenti d’identificazione italiani e/o stranieri, dichiarazioni, ecc.).
- Ricevuta la conferma consolare, il richiedente deve presentarsi personalmente in Consolato per firmare e consegnare l’istanza di cambio/modifica di nome e/o cognome, esibendo un proprio documento d’identità italiano e gli originali della documentazione già anticipata col modulo online. È, inoltre, dovuto il pagamento della prima imposta di bollo (NAA), seguito da altri due analoghi pagamenti nelle successive fasi del procedimento. In caso di istanza presentata per figli minori, è necessario utilizzare l’apposito modulo.
- Attendere di essere contattati dal Consolato una volta che il Prefetto si sia espresso favorevolmente sulla ricevibilità della richiestae abbia quindi emanato il decreto provvisorio, col quale autorizza l’affissione del sunto dell’istanza medesima all’albo consolare.
- Durante il periodo di affissione (30 giorni) e durante i 30 giorni successivi, eventuali contro-interessati possono presentare opposizione al Prefetto competente.
- Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento definitivo che, se favorevole e previo assolvimento dei 3 pagamenti previsti per l’imposta di bollo (NAA), andrà trascritto e annotato, su richiesta dell’interessato, nel registro di stato civile del Comune di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente, ovvero, per gli iscritti, del Comune AIRE.
- Solo una volta completata l’intera procedura, sarà possibile richiedere i documenti con il nuovo nome/cognome.