Ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, è possibile costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se coabitanti nella stessa residenza. Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità o adozione o se anche uno solo di essi sia legato da vincolo matrimoniale o da unione civile.
Per disposizione del Ministero dell’Interno, considerati i requisiti anagrafici, la Legge 76/2016 si applica solo ai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e agli stranieri residenti in Italia, non ai cittadini stranieri residenti all’estero.
Per richiedere la registrazione della convivenza di fatto in Italia, è sufficiente inviare la dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto sottoscritta da entrambe le parti, unitamente a copia elettronica dei rispettivi documenti d’identità, inviando una email a perth.statocivile@esteri.it. La dichiarazione può esserci inviata anche cartaceamente per posta ordinaria, indirizzata a P.O. Box 1894, West Perth WA 6872.
Qualora una delle due parti avesse cambiato indirizzo, prima di inviare la dichiarazione è necessario regolarizzare la propria posizione anagrafica, solo collegandosi al portale FAST IT. Alla dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto dovrà essere allegata una prova dell’attuale indirizzo di residenza permanente (con data non anteriore a 3 mesi) anche qualora la convivenza fosse già stata registrata in Italia o in altra sede consolare.
COSA COMPORTA LA CONVIVENZA DI FATTO?
Dalla registrazione della convivenza di fatto scaturiscono una serie di diritti e di doveri:
- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
- diritti del convivente nell’attività di impresa (comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49).
Qualunque modifica alla convivenza di fatto, incluso lo scioglimento della stessa, devono essere notificati al Consolato.
I conviventi di fatto, inoltre, hanno la facoltà (non obbligo) di stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016. Esso ha contenuto esclusivamente patrimoniale (vedi comma 53 della legge n.76/2016), non può essere sottoposto a termini o condizioni ed è regolato dalla normativa italiana qualora le due parti abbiano la nazionalità italiana, altrimenti la legge applicabile è quella del Paese di residenza. Nel primo caso è possibile stipularlo presso questo Consolato in forma di atto pubblico oppure mediante l’autenticazione delle firme in calce al contratto che è stato redatto autonomamente in forma di scrittura privata, dopodiché il Consolato provvederà a trasmetterlo ai Comuni AIRE. Invece, nel secondo caso, è necessario stipularlo dinanzi a un notaio o a un avvocato australiano e poi inviarne al Consolato copia autentica munita di Apostille da richiedere al Department of Foreign Affairs and Trade.