Per la trascrizione di un certificato di matrimonio occorre presentarsi in Consolato di martedì o giovedì tra le 9.00 e le 12.00 (senza appuntamento) portando con sè i seguenti documenti:
- richiesta di trascrizione compilata e firmata;
- per ciascuno dei coniugi, copia del passaporto o di altro documento d’identità (possibilmente italiano);
- originale del certificato di matrimonio (rilasciato in Australia Occidentale dal WA Registry of Births, Deaths and Marriages), debitamente apostillato da parte dell’Australian Department of Foreign Affairs e tradotto in italiano da un traduttore certificato dalla NAATI). Si ricorda che le apostìlles non devono essere tradotte, così come le traduzioni, in linea generale, non devono essere apostillate. Gli originali dei certificati non possono essere restituiti ma devono essere conservati nel fascicolo di famiglia, nell’archivio del Consolato.
In alternativa, gli interessati potranno inviare l’intera sopra menzionata documentazione per posta (indifferentemente se convenzionale o raccomandata) a: P.O. Box 1894, West Perth WA 6872. In questo caso, in presenza di qualunque errore, non sarà possibile accettare la domanda di trascrizione.
La documentazione può essere inviata o presentata solo ed esclusivamente in versione originale. Gli originali dei certificati non possono essere restituiti ma devono essere conservati nel fascicolo di famiglia, nell’archivio del Consolato. Non possono essere accettate copie di alcun genere.
CERTIFICATI DI PAESI DIVERSI DALL’AUSTRALIA
Per i certificati rilasciati da Paesi diversi dall’Australia, si suggerisce di ottenere le informazioni utili a perfezionarli (mediante apostìlle o legalizzazione, a seconda che lo Stato emittente abbia ratificato o meno la Convenzione de L’Aja del 1961), visitando il sito della Rappresentanza italiana competente per territorio.
Qualora i certificati siano accompagnati da traduzioni giurate (nel caso, ad esempio, di documenti rilasciati in Brasile) queste dovranno non solo essere apostillate ma recare ben chiara e leggibile la dicitura “traduzione conforme all’originale”, a cura dello stesso professionista che ha effettuato la traduzione, pena irricevibilità e restituzione di entrambi i documenti al richiedente, affinché questi provveda al loro perfezionamento.