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Registrare la nascita di figli minorenni

La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all’estero del figlio minorenne di un cittadino italiano è una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore.

Per presentare la documentazione necessaria per la registrazione in Italia della nascita avvenuta all’estero del figlio minorenne (sia che si tratti di cittadinanza per nascita sia che si tratti di cittadinanza per beneficio di legge), non è necessario appuntamento ma occorre anticipare tutta la documentazione scansionata e completa a perth.consolato@esteri.it.

L’operatore, una volta controllata la documentazione, convocherà  entro pochi giorni via email i richiedenti il martedì e il giovedì fra le 09:00 e le 12:00. Non è dunque necessario prendere alcun appuntamento, ma solo inviare una email – allegando copia della documentazione e il modulo – a perth.consolato@esteri.it. 

CITTADINANZA PER NASCITA

PREMESSA

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza per i minori figli di cittadini italiani.

In particolare, secondo le nuove disposizioni, il cittadino italiano trasmette automaticamente la cittadinanza al figlio minore nato all’estero, e quindi ne puo’ registrare la nascita in Italia, se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o deve avere posseduto al momento del decesso –  esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita del minore;
  2. un genitore (anche adottivo) cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del minore;
  3. il minore non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza.

COSA PRESENTARE PER REGISTRARE I FIGLI MINORENNI NATI IN AUSTRALIA

COSA PRESENTARE PER REGISTRARE I FIGLI MINORENNI NATI IN PAESE STRANIERO DIVERSO DALL’AUSTRALIA

 


CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE (FIGLI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA):

In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi:

  1. Nel primo caso[Art 4, comma 1-b, b DL 91/1992] i seguenti presupposti devono essere rispettati CONGIUNTAMENTE:
    • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza);
    • entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO TRE ANNI DALLA NASCITA del minore.
  2. Il secondo caso[Art.1, comma 1-ter, DL 36/2025] è una NORMA TRANSITORIA e si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:
    • i richiedenti sono minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2025 (cioè persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di età alla data del 24 maggio 2025);
    • i richiedenti sono figli di cittadino per nascita riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;
    • I genitori dei minorenni  devono  presentare  una  dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro  il  31 maggio 2026. 

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.

NOTA BENE: Le due nuove ipotesi sopra descritte costituiscono una soluzione per i cittadini italiani che non soddisfino i requisiti di legge di cui all’art. 3-bis della legge n. 91/1992 e configurano un acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”. Il minore che ne beneficia non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis, bensì dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori, in base all’art. 15 della legge n. 91/1992.

PROCEDURA

La dichiarazione di acquisto si effettua presentandosi di persona in Consolato, anticipando tutta la documentazione scansionata e completa a perth.consolato@esteri.it. L’operatore, una volta controllata la documentazione, convochera entro pochi giorni via email i richiedenti il martedì e il giovedì fra le 09:00 e le 12:00. Non è dunque necessario prendere alcun appuntamento, ma solo inviare una email – allegando copia della documentazione e il modulo – a perth.consolato@esteri.it. 

Sarà necessario fornire (e il giorno della convocazione portare) i seguenti documenti:

  1. la richiesta di trascrizione di certificato di nascita ;
  2. l’atto di nascita originale, emesso dal “Registry of Births, Deaths and Marriages“, legalizzato per mezzo di apostille (rilasciata dal “Department of Foreign Affairs and Trade“);
  3. la traduzione in lingua italiana dell’atto di nascita, effettuata da un traduttore ufficiale NAATI o autonomamente. Nel caso si optasse per la traduzione in autonomia, si fa presente che essa dovrà essere totalmente conforme al testo originale. Qualora questo Ufficio dovesse riscontrare difformità rispetto al testo in lingua inglese o mancanza di elementi, tutta la documentazione verrà restituita al richiedente per il relativo perfezionamento; Si precisa che NON è richiesta la traduzione dell’apostille. Si precisa che NON è richiesta la legalizzazione per mezzo di apostille della taduzione;
  4. fotocopia della carta di identità italiana o del passaporto italiano del genitore italiano, fotocopia del passaporto del genitore straniero (se i genitori non sono entrambi italiani).
  5. carta di identità italiana o passaporto italiano del genitore italiano, passaporto del genitore straniero (se i genitori non sono entrambi italiani) e passaporto straniero del minore;

Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

Occorrerà allegare anche documento d’identità  del richiedente e  documento d’identità o certificato apostillato e tradotto da un traduttore NAATI  comprovante l’ulteriore cittadinanza del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.

Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una AUTOCERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA.

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.

ATTENZIONE:

Il Comune può rifiutare di trascrivere la nascita del minore avvenuta in costanza di matrimonio laddove il matrimonio dei genitori non sia ancora stato registrato. A tal fine si esortano gli istanti ad inviare contestualmente alla documentazione per la trascrizione della nascita del minore anche quella relativa al loro matrimonio.

La registrazione della nascita di minori adottati all’estero segue una procedura diversa. Si prega, pertanto, di contattare l’Ufficio consolare inviando una email a perth.consolato@esteri.it.