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Assistenza consolare

ASSISTENZA ECONOMICA

L’Ufficio consolare può erogare un sussidio al cittadino italiano stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare, iscritto all’AIRE e che si trovi in situazione di comprovata indigenza. La concessione del sussidio ha carattere di assoluta eccezionalità ed avviene compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio.

Al cittadino italiano temporaneamente all’estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario entro 90 giorni. La concessione del prestito è subordinata alla verifica della condizione di difficoltà economica del connazionale e dell’impossibilità di provvedervi da parte dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 C.C.).

Gli interessati, al fine di ottenere un sostegno economico, dovranno dimostrare:

– lo stato di indigenza o comunque di grave necessità;
– che tale stato non sia altrimenti fronteggiabile (neppure attraverso, ad esempio, il sostegno di familiari).

Il Consolato, ricevuta la domanda, verifica se sussistono i presupposti di legge per un’erogazione in denaro, sotto forma di prestito con promessa di restituzione oppure, in subordine, di sussidio (entrambe sono erogazioni una tantum, cioè in unica soluzione non ripetibile).

Coloro che intendano avanzare la domanda sono pregati di scrivere personalmente all’indirizzo e-mail perth.consolato@esteri.it, spiegando brevemente la propria situazione e citando la documentazione di cui dispongono per comprovare le condizioni summezionate.

 

ASSISTENZA AI DETENUTI 

Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la protezione consolare, nell’ambito della quale la Rappresentanza diplomatico-consolare può:

  • rendere visita al detenuto;
  • fornire nominativi di legali in loco;
  • curare i contatti con i familiari;
  • assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;
  • intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia.

Il Consolato, per contro, non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali.

 

ASSISTENZA LEGALE

L’assistenza legale può essere prestata attraverso l’indicazione di elenchi di avvocati.
Un servizio di consulenza legale e gratuito patrocinio è offerto dall’ente Legal Aid WA.
In caso di violenza domestica (che può essere fisica o psicologica) si rimanda alla lettura dell’apposita guida predisposta dal Governo del Western Australia.

 

ASSISTENZA NELLA RICERCA DI CONNAZIONALI

Informazioni riguardanti cittadini italiani presenti nella circoscrizione consolare possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che impone nella maggior parte dei casi l’assenso della persona cercata.
Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo.

 

ASSISTENZA IN CASO DI SOTTRAZIONE DI MINORI

Le Rappresentanze diplomatico-consolari possono:

  • sensibilizzare Autorità od organismi locali;
  • seguire l’azione delle Autorità di Polizia per ricercare il minore sottratto;
  • effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere ad effettuare visite consolari al minore conteso;
  • fornire i nominativi di legali localmente noti;
  • presenziare alle udienze in qualità di uditore qualora ritenuto opportuno dal legale di parte, compatibilmente con le leggi e l’ordinamento locali;
  • esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console;

L’Autorità consolare, per contro non può:

  • rappresentare il connazionale in giudizio;
  • fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l’interessato sia indigente e residente all’estero;
  • agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
  • adire la magistratura locale al fine di rendere direttamente esecutivo un provvedimento nazionale.

Per maggiori informazioni sul ruolo della rete diplomatico-consolare nei casi di minori contesi, è possibile consultare l’apposita guida elaborata dal Ministero degli Affari Esteri cliccando qui.