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Nuove regole per il riconoscimento della cittadinanza e la trascrizione di atti di nascita

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Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (qui disponibile), recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha introdotto limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all’estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica.

Alla luce delle nuove disposzioni, il Consolato d’Italia a Perth ha ripreso da martedì 8 aprile la ricezione delle nuove domande riguardanti:

  1. la trascrizione degli atti di nascita di figli minori nati all’estero da cittadini italiani, siano essi nati in Italia o all’estero, già riconosciuti e registrati come tali;
  2. il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza per cittadini maggiorenni nati all’estero in possesso di altra cittadinanza.

TRASCRIZIONI DI ATTI DI NASCITA DI FIGLI MINORI

Alla luce delle recenti disposizioni normative, ai fini della trascrizione di atti di nascita si applicheranno i seguenti criteri (per info dettagliate sulla documentazione da presentare si rimanda alla relativa pagina dedicata alla trascrizione di atti di nascita).

2.1. Se il minore è figlio di cittadino italiano nato in Italia, si potrà procedere direttamente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita.

2.2. Se il minore è figlio di cittadino italiano nato all’estero, che abbia vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio, si potrà procedere alla richiesta previa presentazione di un certificato storico di residenza emesso dal Comune.

2.3. Se il minore è figlio di cittadino italiano nato all’estero che non abbia vissuto in Italia per almeno due anni, ma è nipote di cittadino italiano nato in Italia, si potrà procedere alla trascrizione previa verifica della documentazione attestante la nascita in Italia dell’ascendente di secondo grado e la non sua naturalizzazione (se non già agli atti).

2.4. Se il minore non rientra nei casi precedenti ma non possiede un’altra cittadinanza, si potrà procedere alla richiesta previa presentazione di documentazione che attesti l’assenza di altra cittadinanza.

ATTENZIONE

Il figlio maggiorenne (cioè di età pari o superiore ai 18 anni) nato all’estero da un cittadino italiano, la cui nascita non sia mai stata registrata in Italia, deve presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), previo pagamento della relativa tariffa consolare.


RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DI CITTADINI NATI ALL’ESTERO IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA (ART. 3-BIS)

I nati all’estero, in qualsiasi data (anche prima del 29 marzo 2025) e in possesso di un’altra cittadinanza, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solo se:

  1. un genitore è cittadino italiano (anche adottivo) ed è nato in Italia (è sufficiente che uno solo dei genitori cittadini italiani sia nato in Italia)
  2. un genitore è cittadino italiano, non nato in Italia, ma ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita o adozione del richiedente
  3. uno dei nonni (ascendenti di primo grado dei genitori), cittadino italiano, è nato in Italia.

Per info dettagliate si rimanda alla relativa pagina dedicata alla cittadinanza per discendenza.

NOTA BENEse l’antenato si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo si interrompe la linea di trasmissione della cittadinanzaNon si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt . 7 e 12 Legge n. 555/1912).