La dichiarazione di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge in favore di minori nati all’estero può essere presentata entro il terzo anno dalla nascita ed è effettuata da entrambi i genitori presentandosi di persona in Consolato, senza appuntamento, esclusivamente i martedì e giovedì fra le 10:30am e le 12:00pm. Occorrerà prendere un numerino all’ingresso (fino all’esaurimento degli stessi) al momento delll’arrivo ed attendere di essere chiamati.
Sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- la richiesta di trascrizione della nascita di minore (che verrà predisposta e successivamente sottoscritta in Consolato);
- l’atto di nascita originale, emesso dal “Registry of Births, Deaths and Marriages“, legalizzato per mezzo di apostille (rilasciata dal “Department of Foreign Affairs and Trade“);
- la traduzione in lingua italiana dell’atto di nascita, effettuata da un traduttore ufficiale NAATI o autonomamente. Nel caso si optasse per la traduzione in autonomia, si fa presente che essa dovrà essere totalmente conforme al testo originale. Qualora questo Ufficio dovesse riscontrare difformità rispetto al testo in lingua inglese o mancanza di elementi, tutta la documentazione verrà restituita al richiedente per il relativo perfezionamento; Si precisa che NON è richiesta la traduzione dell’apostille e che NON è richiesta la legalizzazione per mezzo di apostille della traduzione;
- copia dell’ atto di nascita rilasciato dal comune italiano del genitore italiano dante causa, anche se quest’ultimo è nato all’ estero; questa può esserci consegnata in copia, non è necessario il documento originale;.
- fotocopie a colori leggibili delle pagine biografiche dei passaporti in corso di validità dei genitori e del minore; il/i genitore/i italiano deve/devono esibire il passaporto italiano oppure la carta d’identità in corso di validità.
- A partire dal primo gennaio 2026, per l’istanza di acquisto della cittadinanza “per beneficio di legge” (figli minori nati all’estero entro tre anni dall nascita) non sarà necessario il pagamento di alcun contributo amministrativo, dal momento che con la Legge 30 dicembre 2025 è stata introdotta la gratuità di questo specifico servizio consolare.
- Si segnala inoltre che diventano gratuite anche le dichiarazioni da rendersi entro il 31 maggio 2026 relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita che erano ancora minorenni al 24 maggio 2025.