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Cittadinanza

cittadinanza

Introduzione

RIFORMA DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 

Questo Consolato sta provvedendo, sulla base della nuova normativa entrata in vigore in data 24/05/2025, ad elaborare chiare ed esaustive indicazioni da condividere con l’utenza e per l’aggiornamento del proprio sito istituzionale. Si prega pertanto di consultare con regolarità questa pagina del Sito, alla quale si verrà reindirizzati anche nel caso di richieste di informazioni via telefono o via e-mail.

La legge 23 maggio 2025, n.74 (in G.U. 23/05/2025, n.118) ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino. Il nuovo decreto, come convertito, NON modifica questo principio fondamentale ma prevede importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, basandola sull’effettività del vincolo con l’Italia e sul possesso di un’altra cittadinanza.

Attenzione: NON cambia il regime normativo (e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza) SOLO per le seguenti categorie di persone:

  • nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
  • nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:

  • che la discendenza abbia inizio da un genitore o un nonno italiani (dante causa);
  • che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente;
  • che sia comprovata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione (apostille), se richiesta, e di traduzione ufficiale.

ATTENZIONE! Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link.

ULTERIORI REQUISITI INTRODOTTI DALLA NUOVA RIFORMA (MAGGIO 2025)

Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

In particolare, secondo le nuove disposizioni, il richiedente nato all’estero, oltre a dover rispettare le condizioni di cui sopra, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve anche rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:

  1. deve avere esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);
  2. un genitore (anche adottivo) o un nonno deve possedere – o avere posseduto al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana alla nascita del richiedente;
  3. un genitore (anche adottivo) cittadino deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, MA prima della nascita o adozione del richiedente.

NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)

In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi (previo pagamento, in entrambi i casi, di un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro):

Il primo caso ha i seguenti presupposti che devono essere rispettati CONGIUNTAMENTE:

  1. almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza);
  2. entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA del minore. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare.

Il secondo caso è una norma transitoria e si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:

  1. i richiedenti sono minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2025 (cioè persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di età alla data del 24 maggio 2025);
  2. i richiedenti sono figli di cittadino per nascita riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;
  3. I genitori dei  minorenni  devono  presentare  una  dichiarazione  entro  il  31 maggio 2026. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.

NOTA BENE: Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”: il minore che ne beneficia non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis. Cioè, in base all’art. 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.

Per tutte le info e le procedure, si prega di vistare la sezione cittadinanza.