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Cittadinanza per discendenza

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:

  • che la discendenza abbia inizio da un genitore o un nonno italiani (dante causa);
  • che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente;
  • che sia comprovata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale;

ATTENZIONE: La donna trasmette la cittadinanza ai discendenti soltanto a partire dal 1 gennaio 1948.

Dal 1865 al 26 aprile del 1983 la cittadinanza della donna seguiva quella del marito, pertanto la donna straniera acquistava la cittadinanza italiana automaticamente per matrimonio (conservandola in caso di vedovanza).

Allo stesso modo, la donna italiana naturalizzatasi prima del matrimonio che aveva successivamente sposato un cittadino italiano entro il 26 aprile 1983 riacquistava la cittadinanza italiana per matrimonio.

ULTERIORI REQUISITI

Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

In particolare, secondo le nuove disposizioni, il richiedente nato all’estero, oltre a dover rispettare le condizioni di cui sopra, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve anche rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:

  1. deve avere esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);
  2. un genitore (anche adottivo) o un nonno deve possedere – o avere posseduto al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana alla nascita del richiedente;
  3. un genitore (anche adottivo) cittadino deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della nascita o adozione del richiedente.

 ECCEZIONE

Gli ulteriori requisiti di cui sopra non si applicano:

  • ai richiedenti con appuntamento prenotato e confermato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

Per la trattazione dell’istanza di cittadinanza è previsto il pagamento di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale (art. 7B del tariffario consolare) in contanti o con carta di debito. Si precisa che trattasi di un contributo obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.

Pertanto NON È IN ALCUN CASO RIMBORSABILE.

INFO SULLA RIFORMA DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 

La legge 23 maggio 2025, n.74 (in G.U. 23/05/2025, n.118) ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:

In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:

  • Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
    • Certificati negativi di cittadinanza;
    • Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
    • Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
  • Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
    • Certificato storico di cittadinanza.

 

Attraverso i relativi link, è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana:

  • Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori)
  • Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
  • Riacquisto della cittadinanza
  • Naturalizzazione per matrimonio
  • Riconoscimento in base a leggi speciali
  • Certificato di “non rinuncia”

 

SI PRECISA CHE

  • L’istanza è individuale, va presentata di persona corredata della documentazione richiesta, in particolare del modulo di presentazione dell’istanza, compilato come da istruzioni presenti sul modello stesso; questo modello non va firmato né datato, lo sarà al momento dell’appuntamento presso il Consolato ed in presenza di uno degli Operatori Consolari;
  • Qualora due o più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso antenato, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa all’antenato e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in WA.
  • I residenti in WA i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa all’antenato in originale.
  • L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
  • La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
  • Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
  • Il Consolato  trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
  • Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal Consolato per la conservazione agli atti.

NON È POSSIBILE RISPONDERE PER E-MAIL O AL TELEFONO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE O SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. SI RIMANDA PERTANTO ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE RELATIVE PAGINE WEB.

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NORME IN VIGORE FINO ALLE ORE 23.59 ORA ITALIANA DEL 27 MARZO 2025

I richiedenti devono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza Italiana per discendenza, oltre al resto dei servizi consolari, direttamente presso l’Ufficio consolare previo appuntamento.

CITTADINANZA PER DISCENDENZA SECONDO IL CRITERIO DELLO IUS SANGUINIS

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani ai quali la cittadinanza italiana sia già stata riconosciuta secondo i criteri vigenti prima della Circolare Min. Int. 43347.

ATTENZIONE

  • La donna italiana perdeva la cittadinanza se contraeva matrimonio con cittadino straniero fino al 01/01/1948.
  • La donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01/01/1948.

La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio con la condizione che l’avo italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del discendente.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:

  • che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (dante causa).
  • che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente.

La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione del dante causa deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.

  • comprovare la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale.

La prescritta documentazione, regolare e completa, deve essere presentata dal richiedente a corredo dell’istanza.

NOTA BENE: se il dante causa si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza.

Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt 8 e 12 Legge n.555/1912).

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA

  • SOLO i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link.
  • L’istanza può essere presentata presso questo Consolato d’Italia a SOLO da cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano con residenza permanente nel WA.

Prova della residenza in WA è richiesta al momento della presentazione della domanda.

  • L’istanza è individuale, va presentata di persona previo appuntamento da prendersi online (Prenot@mi) e corredata della documentazione richiesta, in particolare del modulo di presentazione dell’istanza, compilato come da istruzioni presenti sul modello stesso; questo modello non va firmato né datato, lo sarà al momento dell’appuntamento presso il Consolato ed in presenza di uno degli Operatori Consolari;
  • Qualora due o più membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in WA.
  • I residenti nel WA i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO

Per il DANTE CAUSA

  • atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano
  • atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione
  • sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
  • atto di decesso (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione
  • certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione”, laddove previsto con legalizzazione e traduzione

Per il RICHIEDENTE

  • modulo di presentazione dell’istanza, compilato come da istruzioni presenti sul modello stesso; questo modello non va firmato né datato, lo sarà al momento dell’appuntamento presso il Consolato ed in presenza di uno degli Operatori Consolari;
  • atto di nascita, laddove previsto con legalizzazione e traduzione NAATI
  • atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione NAATI
  • sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione NAATI
  • prova di residenza relativamente al richiedente il riconoscimento della cittadinanza.

In caso di documenti australiani, gli atti sopra menzionati dovranno essere muniti di apostille e traduzione NAATI.

In caso di documenti non australiani, il richiedente dovrà verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.

In casi eccezionali, questo Consolato potrà certificarne la traduzione, posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente.

COSTI

A decorrere dall’1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale.

Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento e, pertanto, non è in alcun caso rimborsabile.

NOTA BENE

  • Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti.
  • L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
  • La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
  • Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
  • Il Consolato trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.

Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza non sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono