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🛂 RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA – AVVISO IMPORTANTE

(Art. 17, comma 1, Legge n. 91/1992 – Modificato dalla Legge n. 74/2025)

Si informa l’utenza che, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027, è possibile presentare la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge 91/1992, come modificata dalla Legge 74/2025.


🗓 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il ricevimento per le pratiche di riacquisto sarĂ  effettuato esclusivamente in modalitĂ  walk-in, nei seguenti giorni e orari:

🗓 MARTEDÌ e GIOVEDÌ, dalle ore 9:00 alle 12:30
📍 Presso gli sportelli dell’Ufficio Consolare

⚠️ ATTENZIONE:
Saranno prese in considerazione solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta, secondo quanto specificato nella checklist pubblicata sul sito.
È responsabilità esclusiva del richiedente presentare tutta la documentazione correttamente legalizzata (apostillata) e tradotta, come previsto dalla normativa vigente.

💶 È previsto il pagamento del diritto consolare di €250.


✅ REQUISITI PER IL RIACQUISTO

Il riacquisto della cittadinanza italiana è possibile nei seguenti casi:

  • Il richiedente deve essere:

    • nato in Italia, oppure

    • residente in Italia per almeno due anni continuativi;

  • Il richiedente deve aver perso la cittadinanza italiana non oltre il 15 agosto 1992, in una delle seguenti modalitĂ :

    • ha acquisito volontariamente una cittadinanza straniera e si è trasferito all’estero;

    • ha rinunciato alla cittadinanza italiana dopo aver acquisito un’altra cittadinanza senza propria volontĂ ;

    • era figlio minore convivente con un genitore che ha perso la cittadinanza e ha acquisito quella straniera.


⛔ NON AMMESSI AL RIACQUISTO

Il riacquisto non è consentito nei seguenti casi:

  • Il richiedente è nato all’estero e non ha mai risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi;

  • Ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992;

  • Ha perso la cittadinanza per servizio militare o impiego presso un governo straniero;

  • Non ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 123/1983.


📝 COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ

La dichiarazione deve essere resa di persona, esclusivamente presso l’Ufficio Consolare, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

📄 Documentazione richiesta in originale, completa e autentica (la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente apostillata e tradotta).

  • Certificato di nascita (se emesso da autoritĂ  estere, apostillato e tradotto);

  • Solo per i nati all’estero: certificato storico di residenza in Italia di almeno due anni consecutivi;

  • Certificato storico di cittadinanza italiana (a dimostrazione del precedente possesso della cittadinanza italiana);

  • Documentazione che attesti la causa e la data della perdita della cittadinanza italiana: certificato di naturalizzazione oppure certificato di nascita corredato dalla certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è stata acquisita

💶 È previsto il pagamento del diritto consolare di €250.

⚠️ Non sono accettate autodichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.


🛂 EFFETTI DEL RIACQUISTO

La cittadinanza italiana viene riacquisita dal giorno successivo alla dichiarazione, senza effetto retroattivo.

⚠️ Il riacquisto non si estende ai figli residenti all’estero. Per tale acquisto (cosiddetto iuris communicatione) è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.

Dal riacquisto della cittadinaza discendono gli obblighi e i diritti, tra cui quelli di:

  • Iscrizione AIRE

  • Aggiornamento dello stato civile

  • Richiesta di passaporto e carta d’identitĂ , tramite appuntamento (Prenot@mi)


🔗 Consulta la checklist e tutte le informazioni qui