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ELEZIONI COM.IT.ES. 2026

Le elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei COMITES si terranno entro la fine del 2026.

I Comitati degli italiani all’estero sono organi di rappresentanza della collettività italiana nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e operano per l’integrazione della comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano.

In questa pagina:

  • informazioni per gli elettori;
  • informazioni per i candidati.

INFORMAZIONI PER GLI ELETTORI

Modalita’ per la richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale

I Comitati degli italiani all’estero sono organi di rappresentanza della collettività italiana nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e operano per l’integrazione della comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano.

A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno 6 MESI (rispetto alla data delle elezioni).

Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei referendum – il plico elettorale viene spedito SOLTANTO agli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es. entro il 4 novembre 2026.

ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere al proprio consolato di riferimento di essere iscritto nell’elenco elettorale, ENTRO E NON OLTRE IL 4 NOVEMBRE 2026.

 

Il cittadino potrà far pervenire il modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es. in uno dei seguenti modi:

  • consegnandolo di persona (previo appuntamento, ove richiesto – presentarsi muniti di un documento di identità);
  • inviandolo per posta cartacea insieme a fotocopia di un documento di identità comprensivo della firma del titolare;
  • inviandolo per posta elettronica ordinaria a perth.pa@esteri.it oppure per posta certificata a con.perth@cert.esteri.it, insieme a copia del documento d’identità, comprensivo della firma del titolare.

 

INFORMAZIONI PER I CANDIDATI

Predisposizione e presentazione liste elettorali

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 395/2003, le liste possono essere presentate all’Ufficio elettorale nelle ore d’ufficio dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione.

La raccolta delle firme, la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche possono avvenire sin da ora.

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri o 22 per i Com.It.Es. composti da 18 membri. (DPR 395/2003, art 14, co 2).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Documentazione

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;
  2. i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
  3. la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
  4. le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto b).

Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

Sottoscrizioni e autentiche delle firme

Ai sensi della normativa vigente (Art.13, comma 1, Legge 286/2003), i sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Com.It.Es.. I sottoscrittori non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della sottoscrizione.

L’art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori:

  • non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000;
  • non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000.

Per ogni sottoscrittore va indicato:

  • cognome;
  • nome;
  • luogo e la data di nascita.

Ai sensi della legislazione in vigore, le firme possono essere autenticate solo dagli Uffici consolari di I categoria, con esclusione quindi dei Consoli Onorari. L’autentica è sempre gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).

Al fine di agevolare la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche, gli interessati potranno recarsi presso il Consolato negli orari di apertura dedicati, a partire dal 17 agosto, il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14.00 alle 15.00, senza appuntamento, previa costituzione della lista che si intende sottoscrivere. Si richiede pertanto ai capilista di inviare al Consolato, già da ora, un modello di presentazione compilato nella prima parte, così da permettere la raccolta delle sottoscrizioni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Consolato all’indirizzo e-mail perth.pa@esteri.it 

Al momento della firma, il sottoscrittore dovrà essere identificato tramite un documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità), purché munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.

Requisiti

Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:

  • quando il candidato è minorenne;
  • quando la candidatura è presentata per più liste;
  • quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
  • quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:

  • residenti nella circoscrizione consolare;
  • candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
  • iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
  • in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione

Non sono eleggibili:

  • i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
  • coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
  • coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
  • coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
  • coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.

Scarica qui:

21/07/2026

Nel 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es). 

I Com.It.Es. sono organismi che rappresentano i connazionali all’estero nei rapporti con Ambasciate e Consolati e ne favoriscono l’integrazione. Hanno inoltre il compito di preservare la memoria storica dell’emigrazione italiana e valorizzare il contributo italiano nelle società in cui operano.

Possono essere istituiti nelle Circoscrizioni consolari che superano i 3.000 iscritti AIRE e sono composti da 12 membri nelle comunità fino a 100.000 connazionali e da 18 membri nelle comunità che superano tale soglia. I membri dei comitati restano in carica 5 anni.

Il voto per le elezioni avviene per corrispondenza e ne avranno accesso i connazionali residenti da almeno 6 mesi nella Circoscrizione Consolare di appartenenza.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ribadisce l’importanza della partecipazione al voto, momento essenziale per rafforzare la rappresentanza delle numerose comunità italiane all’estero. I Comitati costituiscono infatti un punto di riferimento costante per i connazionali, facendosi portavoce delle loro esigenze e promuovendone gli interessi nei territori di appartenenza.

Il Consolato d’Italia a Brisbane invita tutti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione a partecipare attivamente a questo importante appuntamento democratico, contribuendo così a sostenere e valorizzare la propria comunità italiana di riferimento.

Per saperne di più sulle attività del Com.It.Es del Western Australia, consulta il sito: Home | ComItEs WA