{"id":3660,"date":"2025-06-19T16:21:27","date_gmt":"2025-06-19T08:21:27","guid":{"rendered":"https:\/\/consperth.esteri.it\/?page_id=3660"},"modified":"2025-08-18T14:43:35","modified_gmt":"2025-08-18T06:43:35","slug":"apertura-termini-di-riacquisto-della-cittadinanza-italiana-a-favore-di-ex-cittadini","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consperth.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/apertura-termini-di-riacquisto-della-cittadinanza-italiana-a-favore-di-ex-cittadini\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza in favore di ex-cittadini &#8211; apertura termini"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong><em>Ambito di applicazione. <\/em><\/strong><\/h2>\n<p style=\"margin-top: 0cm; background: white; text-align: justify;\"><span lang=\"IT\" style=\"font-size: 13.5pt; font-family: 'Titillium Web'; color: #1a1a1a;\">La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong><span style=\"font-family: 'Titillium Web';\">nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/span><\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong><span style=\"font-family: 'Titillium Web';\">non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/span><\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong><span style=\"font-family: 'Titillium Web';\">a partire dal 16 agosto 1992<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0cm; background: white;\"><span lang=\"IT\" style=\"font-size: 13.5pt; font-family: 'Titillium Web'; color: #1a1a1a;\">Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate <strong><span style=\"font-family: 'Titillium Web';\">tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n<p>a) il richiedente deve essere <strong>nato in Italia<\/strong> oppure <strong>essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>;<\/p>\n<p>b) il richiedente ha perso la cittadinanza <strong><u>non oltre il 15 agosto 1992<\/u><\/strong> in uno dei seguenti casi:<\/p>\n<ol>\n<li>ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all\u2019estero la propria residenza (articolo 8, numero 1\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/li>\n<li>avendo acquistato senza concorso di volont\u00e0 propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all\u2019estero (articolo 8, numero 2\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/li>\n<li>essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555\/1912).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, <strong><u>NON<\/u> <\/strong>si applica invece a favore di:<\/p>\n<p>\u2013 ex cittadini nati all\u2019estero che <strong>non sono stati residenti<\/strong> <strong>in Italia per almeno due anni continuativi;<\/strong><\/p>\n<p>\u2013 chi ha perso la cittadinanza <strong>dopo il 15 agosto 1992<\/strong> (per qualunque motivo);<\/p>\n<p>\u2013 chi ha perso la cittadinanza per aver accettato impiego da un Governo estero o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, e vi persista nonostante l\u2019intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l\u2019impiego o il servizio;<\/p>\n<p>\u2013 chi non ha esercitato l\u2019opzione prevista dall\u2019articolo 5, secondo comma, della legge n. 123\/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore et\u00e0 e non lo ha fatto).<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong><em>Termini<\/em><\/strong><\/h2>\n<p><strong><u>La dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell\u2019ex cittadino pu\u00f2 essere presentata tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.<\/u><\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong><em>Modalit\u00e0 della dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza italiana.<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>Prima di rendere la dichiarazione, l\u2019interessato<strong> deve presentarsi<\/strong> <strong>personalmente<\/strong> in Consolato di martedi&#8217; o giovedi&#8217; tra le 9.00 e le 12.30 e:<\/p>\n<p>a) identificarsi mediante <strong>valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/strong><\/p>\n<p>b) dimostrare, con documentazione completa e autentica:<\/p>\n<ol>\n<li>le proprie generalit\u00e0 complete mediante <strong>certificato di nascita.<\/strong> Nel caso di <strong>nati all\u2019estero<\/strong> dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, <strong>apostillato e tradotto<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>solo per i nati all\u2019estero<\/strong>, la residenza in Italia per almeno due anni continuativi (mediante <strong>certificato storico di residenza<\/strong>);<\/li>\n<li>precedente possesso della cittadinanza italiana (mediante <strong>certificato storico di cittadinanza<\/strong>);<\/li>\n<li>la <strong>causa della perdita della cittadinanza<\/strong> (mediante <strong>documentazione atta a dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: <\/strong>ad es. <strong>certificato di naturalizzazione australiana<\/strong>).<\/li>\n<li>la <strong>data di decorrenza di tale perdita<\/strong> della cittadinanza italiana (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto 4).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per comprovare quanto elencato, <strong>NON<\/strong> sar\u00e0 possibile ricorrere all\u2019utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;<\/p>\n<p>c) pagare <strong>il diritto consolare nel corrispettivo\u00a0 in dollari australiani corrispondente alla somma di euro 250<\/strong>\u00a0 presso l\u2019Ufficio Consolare.<\/p>\n<p>La dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza deve essere <strong>resa dall\u2019interessato personalmente innanzi al dipendente dell\u2019Ufficio consolare delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile, il quale deve ricevere personalmente la dichiarazione.<\/strong> <strong>Non \u00e8 richiesta la presenza di testimoni.<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong><em>Effetti della dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza italiana.<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>Dal <strong>giorno successivo<\/strong> alla dichiarazione, l\u2019ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana. <strong>La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo<\/strong>: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all\u2019acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui \u00e8 presentata la dichiarazione di riacquisto, l\u2019interessato \u00e8 considerato straniero a tutti gli effetti di legge.<\/p>\n<p>Il riacquisto della cittadinanza comporta il <strong>riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza<\/strong>, tra cui si segnalano:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019obbligo di <strong>iscrizione anagrafica<\/strong> presso l\u2019<strong><a href=\"https:\/\/consperth.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/\">AIRE<\/a><\/strong>;<\/li>\n<li>\u00a0l\u2019obbligo di aggiornare la propria <strong>posizione di <a href=\"https:\/\/consperth.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">stato civile<\/a><\/strong> (ad esempio, fornendo l\u2019atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);<\/li>\n<li>\u00a0il diritto di essere <strong>iscritto alle liste elettorali<\/strong>;<\/li>\n<li>\u00a0il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identit\u00e0, previo appuntamento da prendere sul <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/Home?ReturnUrl=%2fUserArea\">Portale Prenot@mi<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>NOTA BENE: <\/strong>Si attira l\u2019attenzione sul fatto che il<strong> riacquisto della cittadinanza <\/strong>da parte della persona residente all\u2019estero <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">non comporta pi\u00f9 l\u2019automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all\u2019estero.<\/span> <\/strong>Per tale acquisto<strong> (cosiddetto c<em>ommunicatione iuris<\/em>) \u00e8 ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Pertanto, i figli <\/strong>(minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all\u2019estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore<strong> non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana.<\/strong> <strong>Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91\/1992).<\/strong><\/p>\n<p>Infine, poich\u00e9 il genitore che riacquista la cittadinanza non \u00e8 pi\u00f9 un cittadino per nascita, ma lo \u00e8 a diverso titolo (il riacquisto), <strong>NON<\/strong> \u00e8 possibile presentare, a favore dei figli minorenni di coloro che riacquistano la cittadinanza italiana, la <strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (cfr. <a href=\"https:\/\/consperth.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/\">nuove regole in materia di trascrizione degli atti di nascita dei figli minorenni<\/a>).<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ambito di applicazione. 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