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ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 – aggiornamenti

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022, il Signor Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere. Con d.P.R. n. 97 della stessa giornata è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I cittadini residenti all’estero voteranno per i candidati della Circoscrizione estero.

CITTADINI AIRE

In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero votano per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza in Western Australia.

CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, nonché i familiari con loro conviventi, che hanno regolarmente inviato al proprio Comune l’opzione di voto all’estero (art. 4-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459), riceveranno il plico elettorale contenente le schede per il voto all’indirizzo di temporanea dimora in Western Australia.

 

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I risultati delle elezioni possono essere consultati sul portale del Ministero dell’Interno “Eligendo”: https://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20220925/scrutiniCI.

 

 

 

 

PRECEDENTI COMUNICAZIONI

 

Si informa che A PARTIRE DA DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 gli elettori che non hanno ancora ricevuto il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza possono richiederne un DUPLICATO a questo Consolato.

La richiesta di duplicato potrà essere presentata di persona presso l’ufficio consolare o inviata via posta, via posta elettronica ordinaria [perth.info@esteri.it] o via posta elettronica certificata [con.perth@cert.esteri.it]. La richiesta – che può essere redatta utilizzando il modello disponibile quidovrà essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento.

Gli elettori che richiederanno il duplicato del plico elettorale dovranno dichiarare di essere consapevoli delle responsabilità penali conseguenti al doppio voto, previste dall’art. 18, comma 2, della Legge 459/2001, secondo il quale: “Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.

Effettuate le opportune verifiche, questo Consolato fornirà le necessarie indicazioni agli interessati per il rilascio del duplicato. Il duplicato potrà essere spedito all’indirizzo di residenza dell’elettore richiedente (se sussistono i tempi per la ricezione del plico) o rilasciato di persona, negli orari di apertura dell’ufficio consolare: dal lunedì al venerdì 9-12 e 14-16; sabato 17 e domenica 18 settembre 14-16.

Si ricorda, infine, che le buste preaffrancate contenenti le schede votate dovranno pervenire a questo Consolato tassativamente entro le ore 16:00 di giovedì 22 settembre 2022.

 

L’Ufficio consolare è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento all’indirizzo perth.info@esteri.it.

 

ATTENZIONE!

· L’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dal Consolato;

· è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi;

· chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla Legge. L’art. 18 della L. 459/2001 dispone: “1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 Euro”.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI, GUIDE AL VOTO E LISTE DEI CANDIDATI

Legge 459/2001

DPR 104/2003

Attribuzione numero seggi Camera | Attribuzione numero seggi Senato

Guida informativa sulle scadenze elettorali

Istruzioni per la presentazione e ammissione della candidature nella circoscrizione Estero

Foglio informativo sulle modalità di voto

Foglio illustrativo sulla restituzione della busta con le schede votate

Liste candidati Camera dei Deputati |Liste candidati Senato della Repubblica 

 

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In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato ENTRO IL 31 LUGLIO 2022 (il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni). Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile cliccando qui.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare – presso i seggi elettorali in Italia – per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale esclusivamente per una consultazione elettorale.

Si ribadisce in ogni caso che l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI. Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

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Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, gli elettori temporaneamente all’estero dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro mercoledì 24 agosto 2022.

L’opzione (esercitabile tramite il modulo allegato o in carta libera) deve essere inviata al Comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano, sempre al Comune, anche da persona diversa dall’interessato.

L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

È possibile la revoca dell’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (24 agosto 2022). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le elezioni politiche del 25 settembre 2022).

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