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ELEZIONI POLITICHE 2018 / Disposizioni normative sull’esercizio del diritto di voto

In occasione delle prossime elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, si richiama l’attenzione sul tassativo rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione in materia di personalità e segretezza del voto (art. 48 Cost).

I requisiti e le modalità per l’esercizio del diritto di voto all’estero sono disciplinate, da ultimo, dalla Legge 3 novembre 2017, n. 165 (http://elezioni.interno.it/).

A tale riguardo, si ricorda che la Normativa prescrive l’obbligo di assicurare la custodia ed il divieto di cessione a terzi del materiale elettorale, prevedendo correlate sanzioni penali.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 18 della L. 459/2001, “1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

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